Articolo 39
Requisiti relativi agli organismi notificati
1. Ai fini della notifica, l’organismo di valutazione della conformità rispetta i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 12.
2. L’organismo di valutazione della conformità è istituito a norma della legge nazionale e ha personalità giuridica.
3. L’organismo di valutazione della conformità è un organismo terzo indipendente dall’organizzazione o dal prodotto con elementi digitali che valuta.
Un organismo appartenente a un’associazione d’imprese o a una federazione professionale che rappresenta imprese coinvolte nella progettazione, nello sviluppo, nella produzione, nella fornitura, nell’assemblaggio, nell’utilizzo o nella manutenzione di prodotti con elementi digitali che esso valuta può essere considerato un organismo terzo, a condizione che ne siano dimostrate l’indipendenza e l’assenza di qualsiasi conflitto di interesse.
4. L’organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale incaricato di svolgere i compiti di valutazione della conformità non sono né il progettista, né lo sviluppatore, né il fabbricante, né il fornitore, né l’importatore, né il distributore, né l’installatore, né l’acquirente, né il proprietario, né l’utilizzatore o il responsabile della manutenzione dei prodotti con elementi digitali che essi valutano, né il rappresentante autorizzato di uno di questi soggetti. Ciò non preclude l’uso di prodotti valutati che sono necessari per il funzionamento dell’organismo di valutazione della conformità né l’uso di tali prodotti a scopi personali.
L’organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale incaricato di svolgere i compiti di valutazione della conformità non intervengono direttamente nella progettazione, nello sviluppo, nella produzione, nell’importazione, nella distribuzione, nella commercializzazione, nell’installazione, nell’utilizzo o nella manutenzione dei prodotti con elementi digitali che essi valutano, né rappresentano i soggetti impegnati in tali attività. Essi non devono intraprendere alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o integrità riguardo alle attività di valutazione della conformità per cui sono notificati. Ciò vale in particolare per i servizi di consulenza.
Gli organismi di valutazione della conformità si accertano che le attività delle loro affiliate o dei loro subappaltatori non si ripercuotano sulla riservatezza, sull’obiettività o sull’imparzialità delle loro attività di valutazione della conformità.
5. Gli organismi di valutazione della conformità e il loro personale eseguono le operazioni di valutazione della conformità con il massimo dell’integrità professionale e con la competenza tecnica richiesta nel campo specifico e sono liberi da qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati delle loro attività di valutazione della conformità, in particolare da persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attività.
6. L’organismo di valutazione della conformità è in grado di svolgere tutti i compiti di valutazione della conformità di cui all’allegato VIII e per i quali è stato notificato, indipendentemente dal fatto che tali compiti siano eseguiti dall’organismo stesso o per suo conto e sotto la sua responsabilità.
In ogni momento, per ogni procedura di valutazione della conformità e per ogni tipo o categoria di prodotti con elementi digitali per i quali è stato notificato, l’organismo di valutazione della conformità ha a sua disposizione:
- a) il necessario personale avente conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente e appropriata per eseguire i compiti di valutazione della conformità;
- b) la necessaria descrizione delle procedure in base alle quali deve essere svolta la valutazione della conformità, al fine di garantire la trasparenza e la capacità di riprodurre tali procedure. Esso dispone di politiche e procedure appropriate che distinguano i compiti che svolge in qualità di organismo notificato dalle altre attività;
- c) le necessarie procedure per svolgere le attività che tengono debitamente conto delle dimensioni di un’impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del prodotto in questione e della natura di massa o seriale del processo produttivo.
L’organismo di valutazione della conformità dispone dei mezzi necessari per eseguire i compiti tecnici e amministrativi connessi alle attività di valutazione della conformità in modo appropriato e ha accesso a tutti gli strumenti o impianti occorrenti.
7. Il personale responsabile dell’esecuzione delle attività di valutazione della conformità dispone di quanto segue:
- a) una formazione tecnica e professionale solida che includa tutte le attività di valutazione della conformità per cui l’organismo di valutazione della conformità è stato notificato;
- b) soddisfacenti conoscenze dei requisiti relativi alle valutazioni che esegue e un’adeguata autorità per eseguire tali valutazioni;
- c) una conoscenza e una comprensione adeguate dei requisiti essenziali di cibersicurezza di cui all’allegato I, delle norme armonizzate e delle specifiche comuni applicabili e delle disposizioni pertinenti della normativa di armonizzazione dell’Unione, nonché degli atti di esecuzione;
- d) la capacità di redigere certificati, registri e relazioni atti a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite.
8. È garantita l’imparzialità degli organismi di valutazione della conformità, dei loro alti dirigenti e del personale addetto alle valutazioni.
La remunerazione degli alti dirigenti e del personale addetto alle valutazioni di un organismo di valutazione della conformità non dipende dal numero di valutazioni eseguite o dai risultati di tali valutazioni.
9. Gli organismi di valutazione della conformità sottoscrivono un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, a meno che detta responsabilità non sia direttamente coperta dal rispettivo Stato membro a norma del diritto nazionale o che lo Stato membro stesso non sia direttamente responsabile della valutazione della conformità.
10. Il personale dell’organismo di valutazione della conformità è tenuto al segreto professionale per tutto ciò di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni a norma dell’allegato VIII o di qualsiasi disposizione esecutiva di diritto interno, tranne nei confronti delle autorità di vigilanza del mercato dello Stato membro in cui esercita le sue attività. Sono tutelati i diritti di proprietà. L’organismo di valutazione della conformità dispone di procedure documentate che garantiscono la conformità al presente paragrafo.
11. Gli organismi di valutazione della conformità partecipano alle attività di normazione pertinenti e alle attività del gruppo di coordinamento degli organismi notificati istituito a norma dell’articolo 51, o garantiscono che il loro personale addetto alle valutazioni ne sia informato, e applicano come guida generale le decisioni e i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo.
12. Gli organismi di valutazione della conformità operano secondo modalità e condizioni coerenti, eque, proporzionate e ragionevoli, evitando nel contempo oneri inutili per gli operatori economici, tenendo conto in particolare degli interessi delle microimprese e delle piccole e medie imprese in relazione alle tariffe.