Ogni prodotto con elementi digitali necessita di una Dichiarazione UE di conformità prima di poter apporre legalmente la marcatura CE. La DoC è la dichiarazione formale con cui il fabbricante attesta che il prodotto soddisfa i requisiti del CRA. La responsabilità giuridica della sua accuratezza è del fabbricante.
Questa guida fornisce un modello completo e spiega ciascun elemento richiesto.
Sintesi
- La Dichiarazione UE di conformità (DoC) è obbligatoria per ogni prodotto CRA e deve essere pronta prima dell’immissione sul mercato.
- Il fabbricante è giuridicamente responsabile della dichiarazione. Quando è nominato un rappresentante autorizzato e il mandato lo prevede, questi può redigere e firmare la DoC per conto del fabbricante e sotto la sua responsabilità, ma la responsabilità della conformità resta in capo al fabbricante.
- Gli elementi obbligatori sono fissati nel modello di dichiarazione del CRA.
- Deve essere resa disponibile nella lingua o nelle lingue richieste da ciascuno Stato membro in cui il prodotto è venduto.
- La conservi per almeno 10 anni dopo l’immissione sul mercato, o per la durata del periodo di assistenza se più lungo.
- Una modifica sostanziale richiede una nuova DoC. Un terzo che effettua la modifica e mette il prodotto a disposizione sul mercato diventa il fabbricante e la emette.
- Di seguito trova un modello. Lo adatti al suo prodotto.
Importante: Non firmi una DoC prima che la valutazione di conformità sia completa. Una dichiarazione incompleta o inesatta può comportare una seria esposizione a sanzioni e compromettere la marcatura CE.
Suggerimento: Includa nella DoC il periodo di assistenza del prodotto e un punto di contatto per le vulnerabilità. Sono campi utili di trasparenza anche quando il modello minimo di dichiarazione non li impone.
Che cos’è la Dichiarazione UE di conformità?
La Dichiarazione UE di conformità è un documento giuridico formale con cui il fabbricante dichiara che un prodotto è conforme alla normativa UE applicabile. È obbligatoria per tutti i prodotti con elementi digitali prima che possano portare la marcatura CE. Per i prodotti CRA, deve attestare che:
- il prodotto soddisfa i requisiti essenziali di cibersicurezza;
- la valutazione di conformità è stata completata;
- il fabbricante si assume la responsabilità giuridica.
Senza una DoC firmata, il prodotto non può portare la marcatura CE né essere legalmente immesso sul mercato UE.
Cosa richiede il CRA nella DoC?
La DoC va redatta prima dell’immissione sul mercato, mantenuta aggiornata quando il prodotto o il suo stato di conformità cambiano, tradotta nella lingua o nelle lingue richieste da ciascuno Stato membro in cui il prodotto è venduto, e conservata insieme alla documentazione tecnica per almeno dieci anni.
Nota: Quando un prodotto ricade sotto più atti dell’UE che richiedono ciascuno una dichiarazione di conformità, deve redigere un’unica dichiarazione combinata che le copra tutte, e questa deve identificare ciascun atto, compreso il relativo riferimento di pubblicazione. Veda la variazione «Più regolamenti» più avanti in questa guida.
Elementi richiesti
| # | Elemento | Cosa includere |
|---|---|---|
| 1 | Nome e tipo del prodotto | Nome, tipo e ogni altra informazione che consenta l’identificazione univoca del prodotto con elementi digitali. |
| 2 | Identificazione del fabbricante | Nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato. |
| 3 | Dichiarazione di responsabilità esclusiva | Una dichiarazione secondo cui la dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fornitore. Formulazione suggerita: «La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fornitore.» Il testo del CRA usa il termine «fornitore». |
| 4 | Oggetto della dichiarazione | Identificazione del prodotto che ne consenta la tracciabilità, che può includere una fotografia ove opportuno. |
| 5 | Attestazione di conformità | Una dichiarazione che l’oggetto è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell’Unione, compreso il Regolamento (UE) 2024/2847 e ogni altro atto UE applicabile. |
| 6 | Norme e certificazioni applicate | Norme armonizzate, specifiche comuni o certificazioni di cibersicurezza su cui ci si è basati. |
| 7 | Dati dell’organismo notificato | Nome, numero, procedura di valutazione di conformità eseguita, riferimento del certificato. Richiesto solo quando è stato utilizzato un modulo di valutazione di terze parti. |
| 8 | Informazioni aggiuntive e firma | Luogo e data di emissione; nome, funzione e firma del firmatario (per esempio autografa o elettronica qualificata). Altre informazioni aggiuntive ove necessario. |
Ogni riga corrisponde all’elemento numerato corrispondente nel modello di dichiarazione UE.
Nota: Un numero di dichiarazione non è obbligatorio, ma è fortemente consigliato per il controllo delle versioni e la tracciabilità interna.
Modello completo di DoC
Lo usi come punto di partenza. Personalizzi i campi tra parentesi quadre per il suo prodotto.
Nota: La sezione 3 deve dichiarare che la dichiarazione è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fornitore. Il CRA richiede una dichiarazione in tal senso e usa il termine «fornitore». La formulazione riportata di seguito soddisfa il requisito.
Identificazione del documento
| N. di dichiarazione | [DoC-PRODOTTO-AAAA-NNN] |
|---|---|
| Data di emissione | [GG mese AAAA] |
Fabbricante
| Ragione sociale | [Ragione sociale dell’azienda] |
|---|---|
| Indirizzo | [Via, CAP, Città, Paese] |
| Contatto | [Email / Telefono] |
| Sito web | [URL] |
Identificazione del prodotto
| Nome prodotto | [Nome del prodotto] |
|---|---|
| Modello / tipo | [Numero di modello / Designazione del tipo] |
| Versione hardware | [Versione hardware, se applicabile] |
| Versione software | [Versione software / firmware] |
| Lotto / seriale | [Intervallo di lotto o formato del numero di serie] |
| Fotografia | [Facoltativa, ove opportuno per la tracciabilità] |
| Descrizione | [Breve descrizione del prodotto e della sua destinazione d’uso, sufficiente a identificarlo in modo univoco] |
Dichiarazione
«La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fornitore.» (Questa formulazione soddisfa il requisito di responsabilità esclusiva. Il testo del CRA usa il termine «fornitore».)
L’oggetto della dichiarazione sopra descritto è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell’Unione:
- Regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sui requisiti orizzontali di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali (Cyber Resilience Act).
- [Altra normativa UE applicabile, ove pertinente.]
Valutazione di conformità
Procedura di valutazione di conformità applicata (selezionarne una):
Modulo A. Controllo interno della produzione.
| Organismo notificato | Non richiesto per il Modulo A |
|---|
Modulo B + C. Esame UE del tipo + Conformità al tipo.
| Organismo notificato | [Nome], N. [XXXX] |
|---|---|
| Certificato | [Numero], del [GG mese AAAA] |
Modulo H. Garanzia qualità totale.
| Organismo notificato | [Nome], N. [XXXX] |
|---|---|
| Certificato SGQ | [Numero], del [GG mese AAAA] |
Certificazione europea di cibersicurezza nell’ambito di uno schema europeo di certificazione della cibersicurezza (Regolamento (UE) 2019/881).
| Schema | [Nome] |
|---|---|
| Certificato | [Numero] |
| Livello di affidabilità | [Sostanziale / Elevato] |
Norme e specifiche applicate
| Norme armonizzate | EN [XXXXX]:20XX, [Titolo della norma] |
|---|---|
| Altre specifiche tecniche | ISO/IEC [XXXXX]:20XX, [Titolo della norma] |
| Certificazioni di cibersicurezza | [Nome dello schema, riferimento del certificato, se applicabile] |
Informazioni aggiuntive (specifiche CRA)
| Periodo di assistenza | Aggiornamenti di sicurezza fino al [GG mese AAAA] |
|---|---|
| Prima immissione sul mercato UE | [GG mese AAAA] |
| Contatto vulnerabilità | [security@azienda.com] / [https://azienda.com/.well-known/security.txt] |
| Documentazione tecnica | Disponibile su richiesta alle autorità competenti all’indirizzo sopra indicato. |
Firma
Firmato per conto e in nome di [Ragione sociale]:
Luogo: [Città, Paese] · Data: [GG mese AAAA]
Guida sezione per sezione
1. Identificazione del documento
Numero di dichiarazione. Non obbligatorio, ma fortemente consigliato per il controllo delle versioni. Un formato pratico è DoC-[CodiceProdotto]-[Anno]-[Sequenza], per esempio DoC-SSP3000-2027-001.
Data di emissione. La data in cui firma la dichiarazione. Deve essere successiva al completamento della valutazione di conformità.
2. Identificazione del fabbricante
Il firmatario è una persona autorizzata a impegnare giuridicamente il fabbricante. Il CRA non impone di per sé la nomina di un rappresentante autorizzato. Quando ne è nominato uno e il mandato specifica questi compiti, il rappresentante autorizzato può redigere e firmare la Dichiarazione UE di conformità e apporre la marcatura CE per conto del fabbricante e sotto la sua responsabilità. Il fabbricante resta giuridicamente responsabile della conformità del prodotto. Se agisce un rappresentante autorizzato, aggiunga una riga come:
Rappresentante autorizzato: [Nome, Indirizzo]
che agisce per conto di: [Nome del fabbricante, Indirizzo]
3. Identificazione del prodotto
Sia sufficientemente specifico ai fini della tracciabilità: includa i numeri di modello, le versioni hardware e software separate e l’ambito dei numeri di lotto o di serie.
Esempio:
Nome prodotto: SmartSense Pro Industrial Sensor
Modello/Tipo: SSP-3000
Vers. hardware: Rev C (PCB v3.2)
Vers. software: Firmware 2.4.1
Lotto/Serie: Numeri di serie SSP3K-2027-XXXXXX
4. Valutazione di conformità
Il modulo da usare dipende dalla classificazione del suo prodotto. Usi questa tabella per orientarsi:
| Modulo | Quando si applica | Organismo notificato? |
|---|---|---|
| Modulo A (Controllo interno della produzione) | Prodotti predefiniti; prodotti importanti di classe I quando le norme, le specifiche o lo schema pertinenti si applicano integralmente | No |
| Modulo B+C (Esame UE del tipo) | Disponibile per tutti i prodotti; opzione obbligatoria per i prodotti importanti di classe I quando non si applicano integralmente; una delle rotte per i prodotti importanti di classe II e opzione di riserva per i prodotti critici | Sì |
| Modulo H (Garanzia qualità totale) | Tutti i prodotti; alternativa al Modulo B+C per i prodotti importanti di classe I e di classe II | Sì |
| EUCC / schema di cibersicurezza | Dove è disponibile uno schema europeo di certificazione della cibersicurezza applicabile, un certificato con livello di affidabilità ≥ Sostanziale | Elimina l’obbligo di valutazione di terze parti, ma solo per i requisiti coperti dal certificato |
| Software libero e open source | Prodotti idonei di software libero e open source tra i prodotti importanti di classe I e II | Può utilizzare qualsiasi rotta tra Modulo A/B+C/H, incluso il Modulo A, se la documentazione tecnica è pubblica al momento dell’immissione sul mercato |
Nota: I prodotti Critici seguono un percorso di valutazione della conformità più rigoroso. Consulti la guida decisionale sulla valutazione di conformità per la logica completa di instradamento.
Usi questo diagramma di flusso per identificare il suo percorso:
flowchart TD
A["Qual è la classe del suo prodotto?"] --> B["Predefinito
(non elencato)"]
A --> C["Prodotto importante
di classe I (elencato)"]
A --> D["Prodotto importante
di classe II (elencato)"]
A --> E["Critico
(elenco critico)"]
B --> F["Modulo A, B+C o H
a sua scelta"]
C --> G{"Norme, specifiche o schema
applicati integralmente?"}
G -->|Sì| H["Modulo A disponibile
oppure B+C / H"]
G -->|No| I["Modulo B+C o H
Organismo notificato richiesto"]
D --> J["Modulo B+C, H, o uno schema di certificazione con livello sostanziale"]
E --> K["Rotta di certificazione se applicabile
altrimenti rotte di terza parte"]
5. Norme applicate
Le norme armonizzate sono norme pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’UE. Creano una presunzione di conformità per i requisiti che coprono. Includa il riferimento completo: numero, anno, titolo.
Formato:
EN 303 645:2020, Cyber Security for Consumer Internet of Things: Baseline Requirements
Se non esistono norme armonizzate, indichi: «Nessuna norma armonizzata applicata. Conformità dimostrata tramite [descrivere l’approccio].»
Se durante la valutazione di conformità ci si è basati su un certificato europeo di cibersicurezza, lo elenchi con il nome dello schema e il numero di riferimento del certificato (questo copre il campo certificazione della dichiarazione).
6. Informazioni aggiuntive specifiche del CRA
Questa sezione non fa parte del modello minimo di dichiarazione, ma includerla migliora la trasparenza regolatoria:
- Periodo di assistenza. Indichi quando terminano gli aggiornamenti di sicurezza. Deve essere di almeno 5 anni dall’immissione sul mercato, oppure il periodo d’uso previsto se inferiore.
- Contatto vulnerabilità. Dove inviare le segnalazioni, con un riferimento al proprio file
security.txt.
Nota: La data di fine del periodo di assistenza deve comparire anche al punto vendita. Includerla nella DoC è buona prassi, ma non sostituisce la comunicazione al punto vendita.
7. Firma
Può firmare chiunque sia autorizzato a impegnare giuridicamente il fabbricante. Tipicamente si tratta dell’amministratore delegato, di un consigliere, del responsabile qualità o del responsabile affari regolatori. La DoC deve riportare nome completo e titolo del firmatario, luogo e data (la data deve essere successiva al completamento della valutazione) e una firma, per esempio autografa o elettronica qualificata.
Quando apporre la marcatura CE rispetto alla DoC?
Per i prodotti fisici, apponga la marcatura CE in modo visibile, leggibile e indelebile sul prodotto prima della sua immissione sul mercato. Dove ciò non sia possibile o non sia giustificato dalla natura del prodotto, la apponga invece sull’imballaggio e sulla Dichiarazione UE di conformità.
Per i prodotti solo software, la marcatura CE va apposta direttamente sulla Dichiarazione UE di conformità, oppure sul sito web del prodotto, in una sezione facilmente e direttamente accessibile ai consumatori.
Quando è coinvolto un organismo notificato nel Modulo H, la marcatura CE deve essere seguita dal numero di identificazione di tale organismo.
Nota: La marcatura CE deve essere apposta prima dell’immissione del prodotto sul mercato, non dopo. Per i prodotti software, si assicuri che la DoC o la sezione del sito web siano attive prima dell’inizio della distribuzione.
La DoC deve essere tradotta?
Sì. La DoC deve essere resa disponibile nella lingua o nelle lingue richieste da ciascuno Stato membro in cui il prodotto è immesso sul mercato.
In pratica:
- Vendita solo in Germania: serve una DoC in tedesco.
- Vendita in tutta l’UE: serviranno più versioni linguistiche.
- Conservi tutte le versioni linguistiche nella documentazione tecnica.
Anche la DoC semplificata e l’URL che rimanda alla DoC completa devono essere nella lingua o nelle lingue richieste. Mantenere l’URL stabile e accessibile è buona prassi.
Serve una DoC per ogni modello o versione?
Una DoC per tipo di prodotto
Ogni modello o tipo di prodotto distinto necessita in genere di una propria DoC.
Una singola DoC può coprire più varianti quando sono varianti dello stesso tipo, si applica a tutte la stessa valutazione di conformità e sono state applicate le stesse norme.
Esempio:
Nome prodotto: SmartSense Pro Industrial Sensor
Modello/Tipo: SSP-3000 (tutte le varianti)
- SSP-3000-WiFi
- SSP-3000-LoRa
- SSP-3000-Cellular
Quando una modifica richiede una nuova DoC?
Avvertenza: Una modifica sostanziale è una modifica apportata dopo l’immissione del prodotto sul mercato che incide sulla sua conformità ai requisiti essenziali di cibersicurezza, oppure che ne modifica la destinazione d’uso valutata. Comporta l’obbligo di una nuova DoC. Un terzo che effettua la modifica sostanziale e mette il prodotto a disposizione sul mercato diventa il fabbricante e deve emettere la nuova DoC.
La tabella seguente mostra gli esiti tipici. Applichi il test normativo sopra descritto, invece di considerare automatico un singolo fattore scatenante.
| Scenario | Nuova DoC richiesta? |
|---|---|
| Nuova versione hardware che incide sulla conformità ai requisiti essenziali | Sì, modifica sostanziale |
| Aggiornamento firmware che amplia la superficie di attacco o aumenta il rischio di cibersicurezza | Sì, modifica sostanziale |
| Aggiornamento firmware che modifica la destinazione d’uso del prodotto | Sì, modifica sostanziale |
| Patch di sicurezza (stessa architettura, nessun nuovo rischio, riduce le CVE) | Caso per caso |
| Modifica alle norme armonizzate applicate o al certificato di valutazione di conformità | Caso per caso, solo se riflette un cambiamento che incide sui requisiti essenziali o sulla destinazione d’uso valutata |
| Modifica estetica, di sola documentazione o di localizzazione | No |
| Un terzo modifica sostanzialmente il prodotto e lo mette a disposizione sul mercato | Sì, il terzo emette la nuova DoC come nuovo fabbricante |
Per i rilasci software iterativi che non sono modifiche sostanziali, la DoC esistente resta valida. Deve essere in grado di dimostrarlo alle autorità di vigilanza del mercato, e l’aggiornamento della valutazione del rischio è lo strumento con cui farlo.
Distribuzione della DoC
La DoC deve accompagnare il prodotto. Può scegliere tra:
- la DoC completa, oppure
- una DoC semplificata che riporta l’indirizzo internet esatto in cui è pubblicata la DoC completa.
Entrambe le forme vanno inoltre fornite su richiesta alle autorità di vigilanza del mercato, e dovrebbero essere disponibili ai clienti su richiesta.
Dichiarazione UE di conformità semplificata
La forma semplificata consiste in due frasi: la dichiarazione del fabbricante e un URL dove è possibile trovare il documento completo. È particolarmente utile per le distribuzioni software, per l’hardware con vincoli di imballaggio e per qualsiasi prodotto la cui DoC completa sia pubblicata online.
Con la presente, [nome del fabbricante] dichiara che il prodotto con elementi digitali di tipo [denominazione del tipo di prodotto] è conforme al Regolamento (UE) 2024/2847.
Il testo completo della dichiarazione UE di conformità è disponibile al seguente indirizzo internet: [URL]
L’URL: il CRA richiede solo che la DoC semplificata riporti l’indirizzo internet esatto in cui è possibile accedere alla DoC completa. Come buona prassi operativa, mantenga l’URL stabile (non lo modifichi dopo la distribuzione dei prodotti), accessibile senza registrazione o login, e scaricabile o stampabile. La DoC completa deve comunque esistere nella documentazione tecnica ed essere disponibile alle autorità su richiesta.
Errori comuni
| Errore | Perché è importante | Correzione |
|---|---|---|
| Elementi obbligatori mancanti (per esempio nessuna attestazione di conformità, o dati dell’organismo notificato mancanti quando ne è stato coinvolto uno) | La DoC non è conforme | Usi la checklist prima di firmare; verifichi ogni elemento richiesto della dichiarazione |
| Firma il soggetto sbagliato (l’importatore o il distributore firma al posto del fabbricante) | La DoC è giuridicamente invalida | Firma una persona autorizzata a impegnare il fabbricante, oppure un rappresentante autorizzato. Un importatore o un distributore non può farlo, a meno che non sia diventato il fabbricante |
| Riferimenti a norme obsolete (norme ritirate o sostituite ancora elencate) | Si perde la presunzione di conformità | Riveda periodicamente le norme applicate; aggiorni la DoC quando le norme cambiano |
| Nessun controllo delle versioni (esistono più versioni della DoC senza una versione corrente chiara) | Rischio in sede di verifica e applicazione delle norme | Assegni numeri di dichiarazione; archivi le versioni sostituite |
| Firma prima del completamento della valutazione (DoC datata prima della fine delle attività di valutazione) | La DoC precede le evidenze su cui si basa | Completi prima tutte le attività di valutazione; la data della DoC deve essere successiva alla valutazione |
| Lingua sbagliata (DoC solo in inglese quando si vende in uno Stato membro non anglofono) | Non conforme per quel mercato | Traduca la DoC in ciascuna lingua richiesta dagli Stati membri di destinazione |
| Nessun aggiornamento dopo una modifica sostanziale (la DoC originale ancora in uso dopo un cambiamento sostanziale) | La DoC copre una versione che non è mai stata valutata | Emetta una nuova DoC ogni volta che si verifica una modifica sostanziale |
Checklist di preparazione della DoC
- Valutazione di conformità completata
- Report di prova disponibili
- Documentazione tecnica predisposta
- Elenco delle norme finalizzato
- Periodo di assistenza determinato
- Requisiti linguistici confermati per tutti gli Stati membri di destinazione
- Numero di dichiarazione univoco assegnato
- Nome e indirizzo del fabbricante corretti
- Prodotto identificato completamente (modello, versione, lotto/seriale)
- CRA citato correttamente: «Regolamento (UE) 2024/2847»
- Altra legislazione applicabile elencata (se presente)
- Modulo di valutazione di conformità indicato
- Dati dell’organismo notificato inclusi (se applicabile)
- Tutte le norme applicate elencate con riferimenti completi
- Data di fine del periodo di assistenza inclusa
- Informazioni di contatto per la sicurezza incluse
- Il firmatario è autorizzato a impegnare il fabbricante
- Nome completo e titolo/funzione indicati
- Luogo e data indicati (data successiva al completamento della valutazione)
- Firma presente (per esempio autografa o elettronica qualificata)
- Copia allegata al prodotto (fisica o link digitale)
- Copia nella documentazione tecnica
- Disponibile per richieste delle autorità
- Versioni tracciate e archiviate
- Versioni linguistiche predisposte per tutti gli Stati membri di destinazione
- Marcatura CE apposta prima della distribuzione
Variazioni del modello di DoC
Per il Modulo A (autovalutazione)
Modulo A. Controllo interno della produzione.
Il fabbricante ha verificato che il prodotto soddisfa i requisiti essenziali tramite una valutazione interna documentata nella documentazione tecnica.
Per il Modulo B+C (terze parti)
Modulo B + C. Esame UE del tipo + Conformità al tipo.
| Organismo notificato | TÜV Rheinland LGA Products GmbH |
|---|---|
| N. organismo | 0197 |
| Certificato | EU-TYPE-2027-12345 |
| Data | 15 gennaio 2027 |
Il fabbricante assicura la conformità della produzione al tipo certificato (Modulo C) tramite controlli interni di produzione.
Per più regolamenti
È richiesta un’unica DoC combinata quando un prodotto è soggetto sia al CRA sia ad altra normativa UE che a sua volta richiede una dichiarazione di conformità. Deve identificare ciascun atto, compreso il relativo riferimento di pubblicazione:
L’oggetto della dichiarazione sopra descritto è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell’Unione:
- Regolamento (UE) 2024/2847 (Cyber Resilience Act), GU L, 2024/2847, 20.11.2024
- Direttiva 2014/53/UE (Direttiva sulle apparecchiature radio), GU L 153, 22.5.2014. Organismo notificato: [Nome], N. [XXXX], Certificato: [Numero]
- Direttiva 2014/35/UE (Direttiva bassa tensione), GU L 96, 29.3.2014
Requisiti di conservazione
| Cosa conservare | Periodo di conservazione | Dove |
|---|---|---|
| DoC firmata (o copia autenticata) | 10 anni dall’immissione sul mercato, oppure per la durata del periodo di assistenza se più lungo | Documentazione tecnica; accessibile alle autorità su richiesta |
| Storico delle versioni e DoC sostituite | Insieme alla DoC corrente | Documentazione tecnica |
| Documentazione di supporto richiamata nella DoC | Insieme alla DoC | Documentazione tecnica |
Domande frequenti
Una sola Dichiarazione di conformità può coprire i prodotti venduti in tutti gli Stati membri dell’UE?
Sì. Lo stesso documento di DoC può coprire l’intera UE, ma deve essere tradotto nella lingua o nelle lingue richieste da ciascuno Stato membro in cui il prodotto è immesso. Il contenuto di base è identico; cambia solo la versione linguistica. Conservi tutte le traduzioni nella documentazione tecnica.
La Dichiarazione di conformità CRA deve essere autenticata o certificata ufficialmente?
No. La DoC è firmata da una persona autorizzata a impegnare il fabbricante, oppure da un rappresentante autorizzato che agisce per suo conto. È richiesta una firma, per esempio autografa o elettronica qualificata. Non sono richieste autenticazione notarile, apostille o certificazione di terze parti del documento stesso, salvo che uno specifico Stato membro lo richieda ai fini della vigilanza del mercato.
Cosa succede se la vigilanza del mercato rileva che la DoC è incompleta o imprecisa?
L’esposizione a sanzioni dipende dalla violazione. Una falsa dichiarazione secondo cui la conformità del prodotto è stata dimostrata può raggiungere il livello massimo di sanzione del CRA. I difetti autonomi di DoC, marcatura CE o documentazione rientrano nel livello immediatamente successivo. Le informazioni scorrette, incomplete o fuorvianti fornite a un organismo notificato o a un’autorità di vigilanza del mercato in risposta a una richiesta hanno un proprio livello inferiore.
Un prodotto software può usare la DoC UE semplificata al posto del documento completo?
Sì. I fabbricanti possono fornire con il prodotto la Dichiarazione UE di conformità semplificata. Il requisito è che riporti l’indirizzo internet esatto in cui è possibile accedere al documento completo; mantenere quell’URL stabile e liberamente accessibile è buona prassi. La forma semplificata consiste in due frasi: la dichiarazione di conformità del fabbricante e l’URL. Il documento completo deve comunque esistere ed essere disponibile alle autorità su richiesta.
Per quanto tempo deve essere conservata la Dichiarazione di conformità CRA?
Almeno 10 anni dall’immissione del prodotto sul mercato, oppure per la durata del periodo di assistenza, se più lungo. Per un prodotto con un periodo di assistenza di 15 anni, la DoC e la documentazione tecnica devono essere conservate per 15 anni.
Chi è autorizzato a firmare la Dichiarazione di conformità CRA?
Firma una persona autorizzata a impegnare giuridicamente il fabbricante. Quando è nominato un rappresentante autorizzato e il mandato specifica questi compiti, il rappresentante autorizzato può redigere e firmare la DoC per conto del fabbricante e sotto la sua responsabilità, ma il fabbricante resta giuridicamente responsabile della conformità. Un importatore o un distributore non può firmare, a meno che non sia diventato il fabbricante tramite l’immissione sul mercato con marchio proprio o una modifica sostanziale.