Articolo 5

Acquisto o utilizzo di prodotti con elementi digitali

1. Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri assoggettino i prodotti con elementi digitali a requisiti di cibersicurezza supplementari per l’acquisto o l’utilizzo di tali prodotti per fini specifici, anche nel caso in cui tali prodotti siano acquistati o utilizzati per scopi di sicurezza nazionale o di difesa, purché tali requisiti siano coerenti con gli obblighi degli Stati membri stabiliti dal diritto dell’Unione e siano necessari e proporzionati al conseguimento di tali scopi.

2. Fatte salve le direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, in caso di acquisto di prodotti con elementi digitali che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri garantiscono che la conformità ai requisiti essenziali di cibersicurezza di cui all’allegato I del presente regolamento, compresa la capacità dei fabbricanti di gestire efficacemente le vulnerabilità, sia presa in considerazione nella procedura di appalto.