Articolo 33

Misure di sostegno per le microimprese e le piccole e medie imprese, comprese le start-up

1. Gli Stati membri intraprendono, se del caso, le azioni seguenti, adattate alle esigenze delle microimprese e delle piccole imprese:

  • a) organizzano attività specifiche di sensibilizzazione e formazione circa l’applicazione del presente regolamento;
  • b) istituiscono un canale dedicato per la comunicazione con le microimprese e le piccole imprese e, se del caso, con le autorità pubbliche locali per fornire consulenza e rispondere alle domande sull’attuazione del presente regolamento;
  • c) sostengono le attività di prova e di valutazione della conformità, se del caso anche con il sostegno del Centro europeo di competenza per la cibersicurezza.

2. Gli Stati membri possono, se del caso, istituire spazi di sperimentazione normativa per la ciberresilienza. Tali spazi di sperimentazione normativa prevedono ambienti di prova controllati per prodotti innovativi con elementi digitali al fine di facilitarne lo sviluppo, la progettazione, la convalida e le prove ai fini della conformità al presente regolamento per un periodo di tempo limitato precedente all’immissione sul mercato. La Commissione e, se del caso, l’ENISA possono fornire sostegno tecnico, consulenza e strumenti per l’istituzione e il funzionamento degli spazi di sperimentazione normativa. Essi sono istituiti sotto la supervisione, l’orientamento e il sostegno diretti delle autorità di vigilanza del mercato. Gli Stati membri informano la Commissione e le altre autorità di vigilanza del mercato dell’istituzione di uno spazio di sperimentazione normativa attraverso l’ADCO. Gli spazi di sperimentazione normativa non pregiudicano i poteri correttivi e di sorveglianza delle autorità competenti. Gli Stati membri garantiscono un accesso aperto, equo e trasparente agli spazi di sperimentazione normativa e, in particolare, ne facilitano l’accesso delle microimprese e delle piccole imprese, comprese le start-up.

3. Conformemente all’articolo 26, la Commissione fornisce orientamenti alle microimprese e alle piccole e medie imprese in relazione all’attuazione del presente regolamento.

4. La Commissione promuove il sostegno finanziario disponibile nel quadro normativo dei programmi dell’Unione esistenti, in particolare al fine di alleggerire l’onere finanziario per le microimprese e le piccole imprese.

5. Le microimprese e le piccole imprese possono fornire tutti gli elementi della documentazione tecnica specificata nell’allegato VII avvalendosi di un formato semplificato. A tal fine la Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, il modulo di documentazione tecnica semplificata destinato alle esigenze delle microimprese e delle piccole imprese, comprese le modalità in cui devono essere forniti gli elementi di cui all’allegato VII. Se una microimpresa o una piccola impresa sceglie di fornire le informazioni di cui all’allegato VII in modo semplificato, utilizza il modulo di cui al presente paragrafo. Gli organismi notificati accettano tale modulo ai fini della valutazione della conformità.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 62, paragrafo 2.