Articolo 31

Documentazione tecnica

1. La documentazione tecnica contiene tutti i dati o i dettagli pertinenti relativi ai mezzi utilizzati dal fabbricante per garantire che il prodotto con elementi digitali e i processi messi in atto dal fabbricante siano conformi ai requisiti essenziali di cibersicurezza di cui all’allegato I. Essa contiene almeno gli elementi di cui all’allegato VII.

2. La documentazione tecnica è redatta prima dell’immissione sul mercato del prodotto con elementi digitali ed è costantemente aggiornata, se del caso, almeno per tutta la durata del periodo di assistenza.

3. Per i prodotti con elementi digitali di cui all’articolo 12 che sono soggetti anche ad altri atti giuridici dell’Unione che prevedono documentazione tecnica, è redatta un’unica documentazione tecnica contenente le informazioni di cui all’allegato VII e le informazioni richieste dai rispettivi atti giuridici dell’Unione.

4. La documentazione tecnica e la corrispondenza relativa a qualsiasi procedura di valutazione della conformità sono redatte in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è stabilito l’organismo notificato o in una lingua accettata da quest’ultimo.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 61 per integrare il presente regolamento aggiungendo elementi da includere nella documentazione tecnica di cui all’allegato VII, al fine di tenere conto degli sviluppi tecnologici e degli sviluppi riscontrati nel processo di attuazione del presente regolamento. A tal fine la Commissione si adopera affinché gli oneri amministrativi a carico delle microimprese e delle piccole e medie imprese siano proporzionati.