Articolo 30
Regole e condizioni per l’apposizione della marcatura CE
1. La marcatura CE è apposta sul prodotto con elementi digitali in modo visibile, leggibile e indelebile. Qualora ciò non sia possibile o la natura del prodotto con elementi digitali non lo consenta, essa è apposta sull’imballaggio e sulla dichiarazione di conformità UE di cui all’articolo 28 che accompagna il prodotto con elementi digitali. Per i prodotti con elementi digitali sotto forma di software, la marcatura CE è apposta sulla dichiarazione di conformità UE di cui all’articolo 28 o sul sito web che accompagna il prodotto software. In quest’ultimo caso, la sezione pertinente del sito web è facilmente e direttamente accessibile ai consumatori.
2. A seconda della natura del prodotto con elementi digitali, l’altezza della marcatura CE apposta su di esso può essere inferiore a 5 mm, purché rimanga visibile e leggibile.
3. La marcatura CE è apposta sul prodotto con elementi digitali prima della sua immissione sul mercato. Può essere seguita da un pittogramma o da qualsiasi altro marchio che indichi un rischio di cibersicurezza o un impiego particolar stabilito negli atti di esecuzione di cui al paragrafo 6.
4. La marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato, qualora quest’ultimo partecipi alla procedura di valutazione della conformità basata sulla garanzia della qualità totale (basata sul modulo H) di cui all’articolo 32.
Il numero di identificazione dell’organismo notificato è apposto dall’organismo stesso o, in base alle istruzioni di quest’ultimo, dal fabbricante o dal rappresentante autorizzato del fabbricante.
5. Gli Stati membri si avvalgono dei meccanismi esistenti per garantire un’applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura CE e promuovono le azioni opportune contro l’uso improprio di tale marcatura. Qualora il prodotto con elementi digitali sia soggetto ad altre normative di armonizzazione dell’Unione diverse dal presente regolamento che prevedono l’apposizione della marcatura CE, questa indica che il prodotto rispetta anche i requisiti stabiliti in tali altre normative di armonizzazione dell’Unione.
6. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire specifiche tecniche per le etichette, i pittogrammi o qualsiasi altro marchio relativo alla sicurezza dei prodotti con elementi digitali, i loro periodi di assistenza e meccanismi per promuoverne l’uso, nonché per sensibilizzare il pubblico in merito alla sicurezza dei prodotti con elementi digitali. Nell’elaborare i progetti di atti di esecuzione, la Commissione consulta i portatori di interessi pertinenti e, laddove sia stato già stabilito a norma dell’articolo 52, paragrafo 15, l’ADCO. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 62, paragrafo 2.