Articolo 13

Obblighi dei fabbricanti

1. All’atto dell’immissione sul mercato di un prodotto con elementi digitali, i fabbricanti assicurano che esso sia stato progettato, sviluppato e prodotto conformemente ai requisiti essenziali di cibersicurezza di cui all’allegato I, parte I.

2. Ai fini della conformità al paragrafo 1, i fabbricanti effettuano una valutazione dei rischi di cibersicurezza associati a un prodotto con elementi digitali e tengono conto dei risultati di tale valutazione durante le fasi di pianificazione, progettazione, sviluppo, produzione, consegna e manutenzione del prodotto con elementi digitali, allo scopo di ridurre al minimo i rischi di cibersicurezza, prevenire gli incidenti e ridurne al minimo il loro impatto, anche in relazione alla salute e alla sicurezza degli utilizzatori.

3. La valutazione dei rischi di cibersicurezza è documentata e aggiornata, se del caso, durante un periodo di assistenza da determinare conformemente al paragrafo 8 del presente articolo. Tale valutazione comprende almeno un’analisi dei rischi di cibersicurezza basata sulla finalità prevista e sull’uso ragionevolmente prevedibile del prodotto con elementi digitali, nonché sulle sue condizioni d’uso, quali l’ambiente operativo o gli attivi da proteggere, tenendo conto della durata di utilizzo del prodotto prevista. La valutazione dei rischi di cibersicurezza indica se, ed eventualmente in che modo, i requisiti di sicurezza di cui all’allegato I, parte I, punto 2, sono applicabili al pertinente prodotto con elementi digitali e le modalità di attuazione di tali requisiti sulla base della valutazione dei rischi di cibersicurezza. Indica inoltre le modalità con cui il fabbricante intende applicare l’allegato I, parte I, punto 1, e i requisiti di gestione delle vulnerabilità di cui all’allegato I, parte II.

4. All’atto dell’immissione sul mercato di un prodotto con elementi digitali, il fabbricante include la valutazione dei rischi di cibersicurezza di cui al paragrafo 3 del presente articolo nella documentazione tecnica richiesta a norma dell’articolo 31 e dell’allegato VII. Per i prodotti con elementi digitali di cui all’articolo 12, che sono soggetti anche ad altri atti giuridici dell’Unione, la valutazione dei rischi di cibersicurezza può far parte della valutazione dei rischi prevista da tali atti giuridici dell’Unione. Se alcuni requisiti essenziali di cibersicurezza non sono applicabili al prodotto con elementi digitali, il fabbricante fornisce una chiara giustificazione in tal senso nella suddetta documentazione tecnica.

5. Ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui al paragrafo 1, i fabbricanti esercitano la dovuta diligenza quando integrano componenti provenienti da terzi affinché tali componenti non compromettano la cibersicurezza del prodotto con elementi digitali, anche quando integrano componenti di software liberi e open source che non sono stati messi a disposizione sul mercato nel corso di un’attività commerciale.

6. Quando è individuata una vulnerabilità in un componente, compreso un componente open source, integrato nel prodotto con elementi digitali, i fabbricanti la segnalano alla persona o al soggetto che si occupa della fabbricazione o della manutenzione del componente e affrontano e correggono la vulnerabilità conformemente ai requisiti di gestione delle vulnerabilità di cui all’allegato I, parte II. Qualora abbiano sviluppato una modifica del software o dell’hardware per affrontare la vulnerabilità di tale componente, i fabbricanti condividono il codice o la documentazione pertinenti con la persona o il soggetto che si occupa della fabbricazione o della manutenzione del componente, se del caso in un formato leggibile da un dispositivo automatico.

7. I fabbricanti documentano sistematicamente, in modo proporzionato alla natura e ai rischi di cibersicurezza, gli aspetti pertinenti di cibersicurezza relativi al prodotto con elementi digitali, comprese le vulnerabilità di cui vengono a conoscenza e qualsiasi informazione pertinente fornita da terzi e, se del caso, aggiornano la valutazione dei rischi di cibersicurezza del prodotto.

8. All’atto dell’immissione sul mercato di un prodotto con elementi digitali e per la durata del periodo di assistenza, i fabbricanti garantiscono che le vulnerabilità di tale prodotto, compresi i suoi componenti, siano gestite in modo efficace e in conformità dei requisiti essenziali di cibersicurezza di cui all’allegato I, parte II.

I fabbricanti determinano il periodo di assistenza in modo che rifletta la durata di utilizzo prevista del prodotto, tenendo conto, in particolare, delle ragionevoli aspettative degli utilizzatori, della natura del prodotto, compresa la sua finalità prevista, nonché del pertinente diritto dell’Unione che determina la durata di vita dei prodotti con elementi digitali. Nel determinare il periodo di assistenza, i fabbricanti possono tenere conto anche dei periodi di assistenza dei prodotti con elementi digitali che offrono funzionalità analoghe immessi sul mercato da altri fabbricanti, della disponibilità dell’ambiente operativo, dei periodi di assistenza dei componenti integrati che forniscono funzioni essenziali e che provengono da terzi, nonché degli orientamenti pertinenti forniti dall’apposito gruppo di cooperazione amministrativa (ADCO) istituito a norma dell’articolo 52, paragrafo 15, e dalla Commissione. Le questioni da prendere in considerazione per determinare il periodo di assistenza sono prese in considerazione in modo da garantire la proporzionalità.

Fatto salvo il secondo comma, il periodo di assistenza è di almeno cinque anni. Se si prevede che il prodotto con elementi digitali sarà utilizzato per meno di cinque anni, il periodo di assistenza corrisponde alla durata di utilizzo prevista.

Tenendo conto delle raccomandazioni dell’ADCO di cui all’articolo 52, paragrafo 16, la Commissione può adottare atti delegati conformemente all’articolo 61 al fine di integrare il presente regolamento specificando il periodo minimo di assistenza per determinate categorie di prodotti qualora i dati di vigilanza del mercato suggeriscano l’inadeguatezza dei periodi di assistenza.

I fabbricanti includono nella documentazione tecnica di cui all’allegato VII le informazioni prese in considerazione per determinare il periodo di assistenza di un prodotto con elementi digitali.

I fabbricanti dispongono di politiche e procedure adeguate, comprese politiche di divulgazione coordinata delle vulnerabilità, di cui all’allegato I, parte II, punto 5, per trattare e correggere potenziali vulnerabilità del prodotto con elementi digitali segnalate da fonti interne o esterne.

9. I fabbricanti garantiscono che ciascun aggiornamento di sicurezza di cui all’allegato I, parte II, punto 8, che è stato messo a disposizione degli utilizzatori durante il periodo di assistenza, rimanga disponibile dopo il rilascio per un minimo di dieci anni o per il restante periodo di assistenza, se quest’ultimo è superiore.

10. Il fabbricante che abbia immesso sul mercato versioni successive sostanzialmente modificate di un software può garantire la conformità al requisito essenziale di cibersicurezza di cui all’allegato I, parte II, punto 2, solo per l’ultima versione immessa sul mercato, a condizione che gli utilizzatori delle versioni precedentemente immesse sul mercato abbiano accesso gratuito all’ultima versione immessa sul mercato e non debbano sostenere costi aggiuntivi per adeguare l’ambiente hardware e software in cui utilizzano la versione originale del prodotto.

11. I fabbricanti possono tenere archivi pubblici di software per migliorare l’accesso degli utilizzatori alle versioni precedenti. In questi casi, gli utilizzatori sono informati in modo chiaro e facilmente accessibile dei rischi associati all’uso di software privi di assistenza.

12. Prima di immettere un prodotto con elementi digitali sul mercato, i fabbricanti redigono la documentazione tecnica di cui all’articolo 31.

Essi seguono o fanno eseguire le procedure di valutazione della conformità prescelte di cui all’articolo 32.

Se tale procedura di valutazione della conformità dimostra la conformità del prodotto con elementi digitali ai requisiti essenziali di cibersicurezza di cui all’allegato I, parte I, e dei processi messi in atto dal fabbricante ai requisiti essenziali di cibersicurezza di cui all’allegato I, parte II, i fabbricanti redigono la dichiarazione di conformità UE conformemente all’articolo 28 e appongono la marcatura CE conformemente all’articolo 30.

13. I fabbricanti tengono la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per un periodo di almeno dieci anni dalla data di immissione sul mercato del prodotto con elementi digitali o per il periodo di assistenza, se quest’ultimo è superiore.

14. I fabbricanti si assicurano che siano predisposte le procedure necessarie affinché i prodotti con elementi digitali fabbricati nell’ambito di una produzione in serie rimangano conformi al presente regolamento. I fabbricanti tengono adeguatamente conto delle modifiche del processo di sviluppo e di produzione o della progettazione o delle caratteristiche del prodotto con elementi digitali, nonché delle modifiche delle norme armonizzate, dei sistemi europei di certificazione della cibersicurezza o delle specifiche comuni di cui all’articolo 27 con riferimento alle quali è dichiarata la conformità del prodotto con elementi digitali o mediante applicazione delle quali tale conformità è verificata.

15. I fabbricanti garantiscono che i loro prodotti con elementi digitali rechino un numero di tipo, di lotto o di serie o qualsiasi altro elemento che ne consenta l’identificazione, oppure, qualora ciò non sia possibile, che tali informazioni siano fornite sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto con elementi digitali.

16. I fabbricanti indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, l’indirizzo postale, l’indirizzo di posta elettronica o altri dati di contatto digitale nonché, se disponibile, il sito web presso cui possono essere contattati, sul prodotto con elementi digitali, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto con elementi digitali. Tali informazioni sono incluse anche nelle informazioni e nelle istruzioni per l’utilizzatore di cui all’allegato II. I dati di recapito sono redatti in una lingua facilmente comprensibile dagli utilizzatori e dalle autorità di vigilanza del mercato.

17. Ai fini del presente regolamento, i fabbricanti designano un punto di contatto unico che consenta agli utilizzatori di comunicare direttamente e rapidamente con loro, anche per facilitare la segnalazione di vulnerabilità del prodotto con elementi digitali.

I fabbricanti garantiscono che il punto di contatto unico sia facilmente identificabile dagli utilizzatori. Essi includono inoltre il punto di contatto unico nelle informazioni e istruzioni per l’utilizzatore di cui all’allegato II.

Il punto di contatto unico consente agli utilizzatori di scegliere i mezzi di comunicazione preferiti, senza limitarli agli strumenti automatizzati.

18. I fabbricanti provvedono affinché i prodotti con elementi digitali siano accompagnati dalle informazioni e dalle istruzioni per l’utilizzatore di cui all’allegato II in forma cartacea o elettronica. Tali informazioni e istruzioni sono fornite in una lingua facilmente comprensibile dagli utilizzatori e dalle autorità di vigilanza del mercato. Sono chiare, comprensibili, intelligibili e leggibili. Consentono un’installazione, un funzionamento e un utilizzo sicuri dei prodotti con elementi digitali. I fabbricanti mantengono a disposizione degli utilizzatori e delle autorità di vigilanza del mercato le informazioni e istruzioni per l’utilizzatore di cui all’allegato II per un periodo di almeno dieci anni dalla data in cui il prodotto con elementi digitali è stato immesso sul mercato o per il periodo di assistenza, se quest’ultimo è superiore. Qualora tali informazioni e istruzioni siano fornite online, i fabbricanti garantiscono che siano accessibili, di facile uso e disponibili online per un periodo di almeno dieci anni dalla data in cui il prodotto con elementi digitali è stato immesso sul mercato o per il periodo di assistenza, se quest’ultimo è superiore.

19. I fabbricanti garantiscono che la data finale del periodo di assistenza di cui al paragrafo 8, comprendente almeno il mese e l’anno, sia specificata in modo chiaro e comprensibile al momento dell’acquisto in modo facilmente accessibile e, se del caso, sul prodotto con elementi digitali, sul suo imballaggio o con mezzi digitali.

Ove tecnicamente fattibile alla luce della natura del prodotto con elementi digitali, i fabbricanti inviano una notifica agli utilizzatori per informarli che il loro prodotto con elementi digitali ha raggiunto la fine del periodo di assistenza.

20. I fabbricanti forniscono una copia della dichiarazione di conformità UE o una dichiarazione di conformità UE semplificata con il prodotto con elementi digitali. Se è fornita una dichiarazione di conformità UE semplificata, questa contiene l’esatto indirizzo Internet dove è possibile accedere alla dichiarazione di conformità UE completa.

21. A partire dall’immissione sul mercato e per la durata del periodo di assistenza, i fabbricanti che hanno la certezza o motivo di credere che il prodotto con elementi digitali o i processi messi in atto dal fabbricante non siano conformi ai requisiti essenziali di cibersicurezza di cui all’allegato I adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conformi il prodotto con elementi digitali o i processi del fabbricante oppure, a seconda dei casi, per ritirare o richiamare il prodotto.

22. I fabbricanti, su richiesta motivata di un’autorità di vigilanza del mercato, forniscono a tale autorità, in una lingua che può essere facilmente compresa da quest’ultima, tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie a dimostrare la conformità del prodotto con elementi digitali e dei processi messi in atto dal fabbricante ai requisiti essenziali di cibersicurezza di cui all’allegato I. I fabbricanti cooperano con tale autorità, su richiesta di quest’ultima, in merito a qualsiasi misura adottata per eliminare i rischi di cibersicurezza presentati dal prodotto con elementi digitali che hanno immesso sul mercato.

23. Il fabbricante che cessa l’attività e di conseguenza non è in grado di conformarsi al presente regolamento informa, prima che la cessazione dell’attività abbia effetto, le autorità di vigilanza del mercato competenti, nonché, con ogni mezzo disponibile e nella misura del possibile, gli utilizzatori dei prodotti pertinenti con elementi digitali interessati immessi sul mercato, dell’imminente cessazione dell’attività.

24. La Commissione può, mediante atti di esecuzione che tengano conto delle norme e delle migliori pratiche europee o internazionali, specificare il formato e gli elementi della distinta base del software di cui all’allegato I, parte II, punto 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 62, paragrafo 2.

25. Al fine di valutare la dipendenza degli Stati membri e dell’Unione nel suo complesso dai componenti software e, in particolare, dai componenti che si qualificano come software liberi e open source, l’ADCO può decidere di condurre una valutazione della dipendenza a livello dell’Unione per determinate categorie di prodotti con elementi digitali. A tal fine, le autorità di vigilanza del mercato possono chiedere ai fabbricanti di tali categorie di prodotti con elementi digitali di fornire le distinte base del software pertinenti di cui all’allegato I, parte II, punto 1. Sulla base di tali informazioni, le autorità di vigilanza del mercato possono fornire all’ADCO informazioni anonimizzate e aggregate sulle dipendenze in materia di software. L’ADCO presenta una relazione sui risultati della valutazione delle dipendenze al gruppo di cooperazione istituito a norma dell’articolo 14 della direttiva (UE) 2022/2555.