Articolo 60

Indagini a tappeto

1. Le autorità di vigilanza del mercato conducono simultaneamente azioni di controllo coordinate (indagini a tappeto) di particolari prodotti con elementi digitali o relative categorie per verificarne la conformità con il presente regolamento o per individuare violazioni. Tali indagini a tappeto possono comprendere ispezioni di prodotti con elementi digitali acquistati sotto un’identità di copertura.

2. Salvo diverso accordo tra le autorità di vigilanza del mercato coinvolte, le indagini a tappeto sono coordinate dalla Commissione. Il coordinatore dell’indagine a tappeto mette a disposizione del pubblico, se del caso, i risultati aggregati.

3. L’ENISA, qualora nell’esecuzione dei suoi compiti, anche sulla base delle notifiche ricevute conformemente all’articolo 14, paragrafi 1 e 3, identifichi categorie di prodotti con elementi digitali per le quali possono essere organizzate indagini a tappeto, presenta una proposta per un’indagine a tappeto al coordinatore di cui al paragrafo 2 del presente articolo affinché sia esaminata dalle autorità di vigilanza del mercato.

4. Nello svolgere indagini a tappeto, le autorità di vigilanza del mercato coinvolte possono usare i poteri di indagine di cui agli articoli da 52 a 58 e gli altri poteri a esse conferiti dal diritto nazionale.

5. Le autorità di vigilanza del mercato possono invitare i funzionari della Commissione e altre persone di accompagnamento autorizzate dalla Commissione a partecipare alle indagini a tappeto.