Articolo 55
Procedura di salvaguardia dell’Unione
1. Se entro tre mesi dal ricevimento della notifica di cui all’articolo 54, paragrafo 5, uno Stato membro solleva obiezioni contro la misura adottata da un altro Stato membro, o se la Commissione ritiene che la misura sia contraria al diritto dell’Unione, la Commissione consulta senza indugio lo Stato membro interessato e l’operatore o gli operatori economici e valuta la misura nazionale. Sulla base dei risultati di tale valutazione, la Commissione decide se la misura nazionale sia giustificata o meno entro nove mesi dalla notifica di cui all’articolo 54, paragrafo 5, e notifica tale decisione allo Stato membro interessato.
2. Se la misura nazionale è considerata giustificata, tutti gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che il prodotto con elementi digitali non conforme sia ritirato dal loro mercato e ne informano la Commissione. Se la misura nazionale non è considerata giustificata, lo Stato membro interessato provvede a ritirarla.
3. Se la misura nazionale è considerata giustificata e la non conformità del prodotto con elementi digitali è attribuita a carenze nelle norme armonizzate, la Commissione applica la procedura di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) n. 1025/2012.
4. Se la misura nazionale è considerata giustificata e la non conformità del prodotto con elementi digitali è attribuita a carenze in un sistema europeo di certificazione della cibersicurezza di cui all’articolo 27, la Commissione valuta se modificare o abrogare qualsiasi atto delegato adottato conformemente all’articolo 27, paragrafo 9, che specifica la presunzione di conformità relativa a tale sistema di certificazione.
5. Se la misura nazionale è considerata giustificata e la non conformità del prodotto con elementi digitali è attribuita a carenze nelle specifiche comuni di cui all’articolo 27, la Commissione valuta se modificare o abrogare qualsiasi atto delegato adottato a norma dell’articolo 27, paragrafo 2, che stabilisce tali specifiche comuni.