Articolo 52
Vigilanza del mercato e controllo dei prodotti con elementi digitali nel mercato dell’Unione
1. Il regolamento (UE) 2019/1020 si applica ai prodotti con elementi digitali che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento.
2. Ciascuno Stato membro designa una o più autorità di vigilanza del mercato al fine di garantire l’efficace attuazione del presente regolamento. Gli Stati membri possono designare un’autorità già esistente o una nuova autorità che agisca come autorità di vigilanza del mercato ai fini del presente regolamento.
3. Le autorità di vigilanza del mercato designate a norma del paragrafo 2 del presente articolo sono altresì responsabili dell’esecuzione delle attività di vigilanza del mercato in relazione agli obblighi per i gestori di software open source di cui all’articolo 24. Se un’autorità di vigilanza del mercato constata che un gestore di software open source non rispetta gli obblighi previsti in tale articolo, essa richiede al gestore di software open source di garantire che siano adottate tutte le opportune misure correttive. I gestori di software open source garantiscono che siano adottate tutte le opportune misure correttive in relazione agli obblighi loro spettanti in virtù del presente regolamento.
4. Le autorità di vigilanza del mercato collaborano, se pertinente, con le autorità nazionali di certificazione della cibersicurezza designate a norma dell’articolo 58 del regolamento (UE) 2019/881 e procedono regolarmente a scambi di informazioni. Per quanto riguarda la sorveglianza dell’attuazione degli obblighi di segnalazione di cui all’articolo 14 del presente regolamento, le autorità di vigilanza del mercato designate collaborano e procedono regolarmente a scambi di informazioni con i CSIRT designati come coordinatori e con l’ENISA.
5. Le autorità di vigilanza del mercato possono chiedere a un CSIRT designato come coordinatore e all’ENISA di fornire consulenza tecnica su questioni relative all’attuazione e all’applicazione del presente regolamento. Nel condurre un’indagine a norma dell’articolo 54, le autorità di vigilanza del mercato possono chiedere al CSIRT designato come coordinatore o all’ENISA di fornire un’analisi a sostegno delle valutazioni sulla conformità dei prodotti con elementi digitali.
6. Le autorità di vigilanza del mercato cooperano, se pertinente, con altre autorità di vigilanza del mercato designate sulla base di normative di armonizzazione dell’Unione diverse dal presente regolamento e procedono regolarmente a scambi di informazioni.
7. Le autorità di vigilanza del mercato collaborano, all’occorrenza, con le autorità preposte alla vigilanza del diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati. Rientra in tale cooperazione la comunicazione a dette autorità di qualsiasi risultanza pertinente per l’esercizio delle loro competenze, anche nell’ambito della fornitura di orientamenti e consulenze a norma del paragrafo 10, se tali orientamenti e consulenze riguardano il trattamento dei dati personali.
Le autorità preposte alla vigilanza del diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati hanno il potere di richiedere qualsiasi documentazione creata o conservata a norma del presente regolamento e di accedervi, qualora l’accesso a tale documentazione sia necessario per lo svolgimento dei loro compiti. Esse informano le autorità di vigilanza del mercato designate dello Stato membro interessato di tale richiesta.
8. Gli Stati membri garantiscono che le autorità di vigilanza del mercato designate dispongano di adeguate risorse finanziarie e tecniche, compresi, se del caso, strumenti per il trattamento automatizzato, nonché umane dotate delle competenze in materia di cibersicurezza necessarie per svolgere i loro compiti a norma del presente regolamento.
9. La Commissione incoraggia e agevola lo scambio di esperienze tra le autorità di vigilanza del mercato designate.
10. Le autorità di vigilanza del mercato possono fornire agli operatori economici orientamenti e consulenza sull’attuazione del presente regolamento, con il sostegno della Commissione e, se del caso, dei CSIRT e dell’ENISA.
11. Le autorità di vigilanza del mercato informano i consumatori riguardo a dove possono presentare reclami che potrebbero indicare una non conformità al presente regolamento, conformemente all’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/1020, e forniscono ai consumatori informazioni su dove e come accedere ai meccanismi per facilitare la segnalazione di vulnerabilità, incidenti e minacce informatiche che possono incidere sui prodotti con elementi digitali.
12. Le autorità di vigilanza del mercato facilitano, ove pertinente, la cooperazione con i pertinenti portatori di interessi, comprese le organizzazioni scientifiche, di ricerca e di consumatori.
13. Le autorità di vigilanza del mercato riferiscono annualmente alla Commissione in merito ai risultati delle pertinenti attività di vigilanza del mercato. Le autorità di vigilanza del mercato designate comunicano senza indugio alla Commissione e alle pertinenti autorità nazionali garanti della concorrenza qualsiasi informazione individuata nel corso delle attività di vigilanza del mercato che possa essere di potenziale interesse per l’applicazione del diritto dell’Unione in materia di concorrenza.
14. Per quanto riguarda i prodotti con elementi digitali che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento classificati come sistemi di IA ad alto rischio a norma dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2024/1689, le autorità di vigilanza del mercato designate ai fini di tale regolamento sono le autorità responsabili delle attività di vigilanza del mercato previste dal presente regolamento. Le autorità di vigilanza del mercato designate a norma del regolamento (UE) 2024/1689 cooperano, all’occorrenza, con le autorità di vigilanza del mercato designate a norma del presente regolamento e, per quanto riguarda la sorveglianza dell’attuazione degli obblighi di segnalazione a norma dell’articolo 14 del presente regolamento, con i CSIRT designati come coordinatori e con l’ENISA. Le autorità di vigilanza del mercato designate a norma del regolamento (UE) 2024/1689 informano in particolare le autorità di vigilanza del mercato designate a norma del presente regolamento di qualsiasi risultanza pertinente per lo svolgimento dei loro compiti in relazione all’attuazione del presente regolamento.
15. Per l’applicazione uniforme del presente regolamento è istituito un apposito gruppo di cooperazione amministrativa (ADCO) a norma dell’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1020. L’ADCO è composto da rappresentanti delle autorità di vigilanza del mercato designate e, se del caso, da rappresentanti degli uffici unici di collegamento. L’ADCO affronta inoltre questioni specifiche relative alle attività di vigilanza del mercato in relazione agli obblighi imposti ai gestori di software open source.
16. Le autorità di vigilanza del mercato monitorano il modo in cui i fabbricanti hanno applicato i criteri di cui all’articolo 13, paragrafo 8, nel determinare il periodo di assistenza dei loro prodotti con elementi digitali.
L’ADCO pubblica in una forma accessibile al pubblico e di facile utilizzo statistiche pertinenti sulle categorie di prodotti con elementi digitali, compreso i periodi medi di assistenza, quali determinati dal fabbricante a norma dell’articolo 13, paragrafo 8, e fornisce orientamenti che includano periodi di assistenza indicativi per le categorie di prodotti con elementi digitali.
Qualora i dati suggeriscano periodi di assistenza inadeguati per specifiche categorie di prodotti con elementi digitali, l’ADCO può formulare raccomandazioni alle autorità di vigilanza del mercato affinché concentrino le loro attività su tali categorie di prodotti con elementi digitali.