Articolo 47
Obblighi operativi degli organismi notificati
1. Gli organismi notificati eseguono le valutazioni della conformità conformemente alle procedure di valutazione della conformità di cui all’articolo 32 e all’allegato VIII.
2. Le valutazioni della conformità sono eseguite in modo proporzionato, evitando oneri inutili per gli operatori economici. Gli organismi di valutazione della conformità svolgono le loro attività tenendo debitamente conto delle dimensioni delle imprese, in particolare per quanto riguarda le microimprese e le piccole e medie imprese, del settore in cui operano, della loro struttura, del grado di complessità e del livello di rischio di cibersicurezza dei prodotti con elementi digitali e della tecnologia in questione e della natura di massa o seriale del processo produttivo.
3. Gli organismi notificati rispettano tuttavia il grado di rigore e il livello di tutela necessari per la conformità dei prodotti con elementi digitali al presente regolamento.
4. Se un organismo notificato accerta che un fabbricante non ha rispettato i requisiti di cui all’allegato I o alle corrispondenti norme armonizzate o specifiche comuni di cui all’articolo 27, chiede a tale fabbricante di adottare le misure correttive del caso e non rilascia un certificato di conformità.
5. Qualora nel corso del monitoraggio della conformità successivo al rilascio di un certificato un organismo notificato rilevi che un prodotto con elementi digitali non è più conforme ai requisiti stabiliti dal presente regolamento, esso chiede al fabbricante di adottare le misure correttive del caso e all’occorrenza sospende o ritira il certificato.
6. Qualora non siano adottate misure correttive o queste ultime non producano il risultato richiesto, l’organismo notificato limita, sospende o ritira i certificati, a seconda dei casi.