Articolo 38
Obbligo di informazione a carico delle autorità di notifica
1. Gli Stati membri informano la Commissione delle loro procedure per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e per il controllo degli organismi notificati, nonché di qualsiasi modifica delle stesse.
2. La Commissione rende pubbliche le informazioni di cui al paragrafo 1.