Articolo 36
Autorità di notifica
1. Ogni Stato membro designa un’autorità di notifica responsabile dell’istituzione e dell’esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione, la designazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e il loro controllo, anche per quanto riguarda l’ottemperanza all’articolo 41.
2. Gli Stati membri possono decidere che la valutazione e il controllo di cui al paragrafo 1 siano eseguiti da un organismo nazionale di accreditamento ai sensi e in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008.
3. Se l’autorità di notifica delega o altrimenti affida la valutazione, notifica o il controllo di cui al paragrafo 1 a un organismo che non è un ente pubblico, detto organismo è una persona giuridica e rispetta mutatis mutandis le disposizioni di cui all’articolo 37. Inoltre, tale organismo predispone disposizioni per coprire le responsabilità risultanti dalle sue attività.
4. L’autorità di notifica si assume la piena responsabilità per i compiti svolti dall’organismo di cui al paragrafo 3.