Articolo 35
Notifica
1. Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi autorizzati a effettuare valutazioni della conformità a norma del presente regolamento.
2. Gli Stati membri si adoperano per garantire, entro l’11 dicembre 2026, che nell’Unione vi sia un numero sufficiente di organismi notificati per effettuare valutazioni della conformità, al fine di evitare strozzature e ostacoli all’ingresso nel mercato.