Articolo 26

Orientamenti

1. Al fine di agevolare l’attuazione e di assicurarne la coerenza, la Commissione pubblica orientamenti per assistere gli operatori economici nell’applicazione del presente regolamento, con particolare attenzione all’agevolazione della conformità da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese.

2. Qualora intenda fornire gli orientamenti di cui al paragrafo 1, la Commissione affronta almeno gli aspetti seguenti:

  • a) l’ambito di applicazione del presente regolamento, con particolare attenzione alle soluzioni di elaborazione dati da remoto e ai software liberi e open-source;
  • b) l’applicazione di periodi di assistenza in relazione a particolari categorie di prodotti con elementi digitali;
  • c) orientamenti destinati ai fabbricanti soggetti al presente regolamento che sono anche soggetti ad altre normative di armonizzazione dell’Unione diverse dal presente regolamento o ad altri atti giuridici dell’Unione correlati;
  • d) il concetto di modifica sostanziale.

La Commissione mantiene inoltre un elenco facilmente fruibile degli atti delegati e di esecuzione adottati a norma del presente regolamento.

3. Nell’elaborare gli orientamenti a norma del presente articolo, la Commissione consulta i portatori di interessi pertinenti.