Articolo 25

Attestazione di sicurezza dei software liberi e open source

Al fine di agevolare l’obbligo di dovuta diligenza di cui all’articolo 13, paragrafo 5, in particolare per quanto riguarda i fabbricanti che integrano componenti software liberi e open source nei loro prodotti con elementi digitali, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 61 al fine di integrare il presente regolamento istituendo programmi volontari di attestazione di sicurezza che consentano agli sviluppatori o agli utilizzatori di prodotti con elementi digitali che si qualificano come software liberi e open source, nonché ad altri soggetti terzi, di valutare la conformità di tali prodotti a tutti o a determinati requisiti essenziali di cibersicurezza o ad altri obblighi di cui al presente regolamento.