Articolo 2
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai prodotti con elementi digitali messi a disposizione sul mercato la cui finalità prevista o il cui utilizzo ragionevolmente prevedibile include una connessione dati logica o fisica diretta o indiretta a un dispositivo o a una rete.
2. Il presente regolamento non si applica ai prodotti con elementi digitali a cui si applicano i seguenti atti giuridici dell’Unione:
- a) regolamento (UE) 2017/745;
- b) regolamento (UE) 2017/746;
- c) regolamento (UE) 2019/2144.
3. Il presente regolamento non si applica ai prodotti con elementi digitali che sono stati certificati in conformità del regolamento (UE) 2018/1139.
4. Il presente regolamento non si applica all’equipaggiamento che rientra nell’ambito di applicazione della direttiva n. 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio .
5. L’applicazione del presente regolamento ai prodotti con elementi digitali contemplati da altre norme dell’Unione, che stabiliscono requisiti che affrontano tutti o alcuni rischi contemplati dai requisiti essenziali di cibersicurezza di cui all’allegato I, può essere limitata o esclusa, qualora:
- a) tale limitazione o esclusione sia coerente con il quadro normativo generale applicabile a tali prodotti; e
- b) le norme settoriali conseguano lo stesso livello o un livello maggiore di protezione rispetto a quanto previsto dal presente regolamento.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 61 per integrare il presente regolamento specificando se tale limitazione o esclusione sia necessaria, i prodotti e le norme interessati, nonché l’ambito della limitazione, se pertinente.
6. Il presente regolamento non si applica ai pezzi di ricambio messi a disposizione sul mercato per sostituire componenti identici in prodotti con elementi digitali e fabbricati secondo le stesse specifiche dei componenti che sono destinati a sostituire.
7. Il presente regolamento non si applica ai prodotti con elementi digitali sviluppati o modificati esclusivamente per scopi di sicurezza nazionale o di difesa o ai prodotti specificamente progettati per trattare informazioni classificate.
8. Gli obblighi definiti nel presente regolamento non comportano la comunicazione di informazioni la cui divulgazione sarebbe contraria agli interessi essenziali degli Stati membri in materia di sicurezza nazionale, pubblica sicurezza o difesa.