Articolo 70

Valutazione e riesame

1. Entro l’11 dicembre 2030 e successivamente ogni quattro anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla valutazione e sul riesame del presente regolamento. Tale relazione è pubblicata.

2. Entro l’11 settembre 2028, la Commissione, previa consultazione dell’ENISA e della rete di CSIRT, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta l’efficacia della piattaforma unica di segnalazione indicata all’articolo 16, nonché l’impatto dell’applicazione dei motivi connessi alla cibersicurezza di cui all’articolo 16, paragrafo 2, da parte dei CSIRT designati come coordinatori sull’efficacia della piattaforma unica di segnalazione per quanto riguarda la diffusione tempestiva delle notifiche ricevute ad altri CSIRT pertinenti.