Articolo 69

Disposizioni transitorie

1. I certificati di esame UE del tipo e le decisioni di approvazione rilasciati in relazione ai requisiti di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali soggetti ad altra normativa di armonizzazione dell’Unione diversa dal presente regolamento rimangono validi fino all’11 giugno 2028, a meno che non scadano prima di tale data o non sia altrimenti disposto in tali altre normative di armonizzazione dell’Unione, nel qual caso rimangono validi come indicato in tali normative.

2. I prodotti con elementi digitali immessi sul mercato prima dell’11 dicembre 2027 sono soggetti ai requisiti stabiliti nel presente regolamento solo se, a decorrere da tale data, tali prodotti sono soggetti a una modifica sostanziale.

3. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, gli obblighi di cui all’articolo 14 si applicano a tutti i prodotti con elementi digitali che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento e che sono stati immessi sul mercato prima dell’11 dicembre 2027.