Articolo 49

Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati

1. Gli organismi notificati informano l’autorità di notifica:

  • a) di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di un certificato;
  • b) di qualunque circostanza che possa influire sull’ambito e sulle condizioni della notifica;
  • c) di eventuali richieste di informazioni che abbiano ricevuto dalle autorità di vigilanza del mercato, in relazione ad attività di valutazione della conformità;
  • d) su richiesta, delle attività di valutazione della conformità eseguite nell’ambito della loro notifica e di qualsiasi altra attività svolta, incluse quelle transfrontaliere e relative al subappalto.

2. Gli organismi notificati forniscono agli altri organismi notificati a norma del presente regolamento, le cui attività di valutazione della conformità sono simili e hanno come oggetto gli stessi prodotti con elementi digitali, informazioni pertinenti su questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta, ai risultati positivi delle valutazioni della conformità.