Articolo 46

Contestazione della competenza degli organismi notificati

1. La Commissione indaga su tutti i casi in cui abbia dubbi o in cui siano portati alla sua attenzione dubbi sulla competenza di un organismo notificato a soddisfare i requisiti e ad adempiere le responsabilità cui è sottoposto o sulla continua ottemperanza di un organismo notificato a tali requisiti e a tali responsabilità.

2. Lo Stato membro notificante fornisce alla Commissione, su richiesta, tutte le informazioni relative alla base della notifica o del mantenimento della competenza dell’organismo in questione.

3. La Commissione garantisce la riservatezza di tutte le informazioni sensibili raccolte nel corso delle sue indagini.

4. La Commissione, qualora accerti che un organismo notificato non soddisfa o non soddisfa più i requisiti per la sua notifica, ne informa lo Stato membro notificante e chiede a quest’ultimo di adottare le misure correttive necessarie, incluso all’occorrenza il ritiro della notifica.