Articolo 44

Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati

1. La Commissione attribuisce un numero di identificazione a ciascun organismo notificato.

Essa assegna un numero unico anche se l’organismo è notificato a norma di diversi atti giuridici dell’Unione.

2. La Commissione mette a disposizione del pubblico l’elenco degli organismi notificati a norma del presente regolamento, inclusi i numeri di identificazione loro assegnati e le attività per le quali sono stati notificati.

La Commissione provvede affinché l’elenco sia tenuto aggiornato.