Articolo 43
Procedura di notifica
1. Le autorità di notifica notificano solo gli organismi di valutazione della conformità che soddisfino i requisiti di cui all’articolo 39.
2. L’autorità di notifica informa la Commissione e gli altri Stati membri utilizzando il sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations), sviluppato e gestito dalla Commissione.
3. La notifica include tutti i dettagli riguardanti le attività di valutazione della conformità, il modulo o i moduli di valutazione della conformità e il prodotto o i prodotti con elementi digitali interessati, nonché la relativa attestazione di competenza.
4. Qualora una notifica non sia basata su un certificato di accreditamento di cui all’articolo 42, paragrafo 2, l’autorità di notifica fornisce alla Commissione e agli altri Stati membri le prove documentali che attestino la competenza dell’organismo di valutazione della conformità nonché le disposizioni predisposte per fare in modo che tale organismo sia controllato periodicamente e continui a soddisfare i requisiti di cui all’articolo 39.
5. L’organismo interessato può eseguire le attività di un organismo notificato solo se non sono sollevate obiezioni da parte della Commissione o degli altri Stati membri entro due settimane dalla notifica, qualora sia usato un certificato di accreditamento, o entro due mesi dalla notifica qualora non sia usato un accreditamento.
Solo tale organismo è considerato un organismo notificato ai fini del presente regolamento.
6. Alla Commissione e agli altri Stati membri sono comunicate eventuali modifiche di rilievo riguardanti la notifica.