Articolo 42

Domanda di notifica

1. L’organismo di valutazione della conformità presenta una domanda di notifica all’autorità di notifica dello Stato membro in cui è stabilito.

2. Tale domanda è corredata di una descrizione delle attività di valutazione della conformità, della procedura o delle procedure di valutazione della conformità e del prodotto o dei prodotti con elementi digitali per i quali l’organismo dichiara di essere competente, nonché, ove applicabile, di un certificato di accreditamento rilasciato da un organismo nazionale di accreditamento che attesti che l’organismo di valutazione della conformità è conforme ai requisiti di cui all’articolo 39.

3. Qualora l’organismo di valutazione della conformità non possa fornire un certificato di accreditamento, esso fornisce all’autorità di notifica tutte le prove documentali necessarie per la verifica, il riconoscimento e il controllo periodico della sua conformità ai requisiti di cui all’articolo 39.