Articolo 41

Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati

1. L’organismo notificato, qualora subappalti compiti specifici connessi alla valutazione della conformità oppure ricorra a un’affiliata, garantisce che il subappaltatore o l’affiliata soddisfi i requisiti di cui all’articolo 39 e ne informa l’autorità di notifica.

2. L’organismo notificato si assume la completa responsabilità dei compiti eseguiti dai subappaltatori o dalle affiliate, ovunque siano stabiliti.

3. Le attività possono essere subappaltate o eseguite da un’affiliata solo con il consenso del fabbricante.

4. Gli organismi notificati tengono a disposizione dell’autorità di notifica i documenti pertinenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell’affiliata e il lavoro da essi eseguito a norma del presente regolamento.