Articolo 40

Presunzione di conformità degli organismi notificati

Qualora dimostri la propria conformità ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate o in parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, un organismo di valutazione della conformità è considerato conforme ai requisiti di cui all’articolo 39 nella misura in cui le norme applicabili armonizzate contemplano tali requisiti.