Articolo 16

Istituzione di una piattaforma unica di segnalazione

1. Ai fini delle notifiche di cui all’articolo 14, paragrafi 1 e 3, e all’articolo 15, paragrafi 1 e 2, e per semplificare gli obblighi di segnalazione dei fabbricanti, l’ENISA istituisce una piattaforma unica di segnalazione. Le operazioni quotidiane di tale piattaforma unica di segnalazione sono gestite e mantenute dall’ENISA. L’architettura della piattaforma unica di segnalazione consente agli Stati membri e all’ENISA di predisporre i propri terminali per la notifica elettronica.

2. Dopo aver ricevuto una notifica, il CSIRT designato come coordinatore che ha ricevuto per primo la notifica la diffonde senza ritardo attraverso la piattaforma unica di segnalazione ai CSIRT designati come coordinatori sul cui territorio il fabbricante ha indicato che il prodotto con elementi digitali è stato messo a disposizione.

In circostanze eccezionali e, in particolare, su richiesta del fabbricante e alla luce del grado di sensibilità delle informazioni notificate indicato dal fabbricante a norma dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento, la diffusione della notifica può essere ritardata per motivi connessi alla cibersicurezza per un periodo di tempo strettamente necessario, anche nel caso in cui una vulnerabilità sia oggetto di una procedura di divulgazione coordinata delle vulnerabilità di cui all’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2555. Qualora un CSIRT decida di trattenere una notifica, informa immediatamente l’ENISA della decisione e fornisce sia una giustificazione per il trattenimento della notifica sia un’indicazione di quando diffonderà la notifica secondo la procedura di diffusione di cui al presente paragrafo. L’ENISA può sostenere il CSIRT nell’applicazione dei motivi connessi alla cibersicurezza relativamente al ritardo nella diffusione della notifica.

In circostanze particolarmente eccezionali, se il fabbricante indica nella notifica di cui all’articolo 14, paragrafo 2, lettera b):

  • a) che la vulnerabilità notificata è stata attivamente sfruttata da un soggetto malintenzionato e, in base alle informazioni disponibili, non è stata sfruttata in altri Stati membri oltre a quello del CSIRT designato come coordinatore al quale il fabbricante ha notificato la vulnerabilità;
  • b) che un’ulteriore diffusione immediata della vulnerabilità notificata comporterebbe probabilmente la fornitura di informazioni la cui divulgazione sarebbe contraria agli interessi essenziali di tale Stato membro; o
  • c) che l’ulteriore diffusione della vulnerabilità notificata si tradurrebbe in un rischio di cibersicurezza elevato e imminente;

unicamente l’informazione dell’avvenuta notifica da parte del fabbricante, le informazioni generali sul prodotto, le informazioni sulla natura generale dello sfruttamento e l’informazione che sono stati sollevati motivi di sicurezza, devono essere rese simultaneamente disponibili a l’ENISA fino a quando la notifica completa non viene diffusa ai CSIRT interessati e all’ENISA. Se l’ENISA, sulla base di tali informazioni, ritiene che vi sia un rischio sistemico capace di incidere sulla sicurezza del mercato interno, raccomanda al CSIRT ricevente di diffondere la notifica completa agli altri CSIRT designati come coordinatori e all’ENISA stessa.

3. Dopo aver ricevuto la notifica di una vulnerabilità attivamente sfruttata in un prodotto con elementi digitali o di un incidente grave che ha un impatto sulla sicurezza di un prodotto con elementi digitali, i CSIRT designati come coordinatori forniscono alle autorità di vigilanza del mercato dei rispettivi Stati membri le informazioni notificate necessarie alle autorità di vigilanza del mercato per adempiere ai loro obblighi a norma del presente regolamento.

4. L’ENISA adotta misure adeguate e proporzionate dal punto di vista tecnico, operativo e organizzativo per gestire i rischi posti alla sicurezza della piattaforma unica di segnalazione e alle informazioni trasmesse o diffuse attraverso la stessa. Essa notifica senza indebito ritardo alla rete di CSIRT e alla Commissione qualsiasi incidente di sicurezza che incida sulla piattaforma unica di segnalazione.

5. L’ENISA, in cooperazione con la rete di CSIRT, fornisce e attua specifiche sulle misure tecniche, operative e organizzative relative all’istituzione, alla manutenzione e al funzionamento sicuro della piattaforma unica di segnalazione di cui al paragrafo 1, comprese almeno le disposizioni in materia di sicurezza relative all’istituzione, al funzionamento e alla manutenzione della piattaforma unica di segnalazione, nonché i terminali per la notifica elettronica istituiti dai CSIRT designati come coordinatori a livello nazionale e dall’ENISA a livello di Unione, compresi gli aspetti procedurali per garantire che, qualora per una vulnerabilità notificata non siano disponibili misure correttive o di attenuazione, le informazioni su tale vulnerabilità siano condivise nel rispetto di rigorosi protocolli di sicurezza e in funzione della necessità di conoscere.

6. Qualora un CSIRT designato come coordinatore sia stato informato di una vulnerabilità attivamente sfruttata nell’ambito di una procedura di divulgazione coordinata delle vulnerabilità di cui all’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2555, il CSIRT designato come coordinatore che ha ricevuto per primo la notifica può ritardare la diffusione della notifica in questione attraverso la piattaforma unica di segnalazione sulla base di motivi giustificati legati alla cibersicurezza per un periodo non superiore a quello strettamente necessario e fino a quando non sia stato dato il consenso alla divulgazione dalle parti coinvolte nella divulgazione coordinata delle vulnerabilità. Tale requisito non impedisce ai fabbricanti di notificare tale vulnerabilità su base volontaria secondo la procedura di cui al presente articolo.