Articolo 14
Obblighi di segnalazione dei fabbricanti
1. Un fabbricante notifica simultaneamente al CSIRT designato come coordinatore, conformemente al paragrafo 7 del presente articolo, e all’ENISA, qualsiasi vulnerabilità attivamente sfruttata contenuta nel prodotto con elementi digitali di cui viene a conoscenza. Il fabbricante notifica tale vulnerabilità attivamente sfruttata tramite la piattaforma unica di segnalazione istituita a norma dell’articolo 16.
2. Ai fini della notifica di cui al paragrafo 1, il fabbricante presenta:
- a) una notifica di preallarme di una vulnerabilità attivamente sfruttata, senza indebito ritardo e in ogni caso entro 24 ore dal momento in cui il fabbricante ne è venuto a conoscenza, che indichi, se del caso, gli Stati membri sul cui territorio il fabbricante sia al corrente del fatto che il suo prodotto con elementi digitali è stato messo a disposizione;
- b) a meno che non siano già state fornite le informazioni pertinenti, una notifica delle vulnerabilità, senza indebito ritardo e in ogni caso entro 72 ore dal momento in cui il fabbricante è venuto a conoscenza della vulnerabilità attivamente sfruttata, che fornisca informazioni generali, se disponibili, sul prodotto con elementi digitali interessato, sulla natura generale dello sfruttamento e della vulnerabilità in questione, nonché sulle eventuali misure correttive o di attenuazione adottate e sulle misure correttive o di attenuazione che gli utilizzatori possono adottare, e che indichi anche, se del caso, il grado di sensibilità attribuito dal fabbricante alle informazioni notificate;
- c) a meno che non siano già state fornite le informazioni pertinenti, una relazione finale, entro 14 giorni dalla messa a disposizione di una misura correttiva o di attenuazione, che comprenda almeno:
- i) una descrizione della vulnerabilità, compresi la sua gravità e il suo impatto;
- ii) se disponibili, informazioni relative a qualsiasi soggetto malintenzionato che abbia sfruttato o che sfrutti la vulnerabilità;
- iii) informazioni dettagliate relative all’aggiornamento di sicurezza o ad altre misure correttive messe a disposizione per porre rimedio alla vulnerabilità.
3. Un fabbricante notifica simultaneamente al CSIRT designato come coordinatore, conformemente al paragrafo 7 del presente articolo, e all’ENISA, qualsiasi incidente grave che abbia un impatto sulla sicurezza del prodotto con elementi digitali di cui viene a conoscenza. Il fabbricante notifica tale incidente tramite la piattaforma unica di segnalazione istituita a norma dell’articolo 16.
4. Ai fini della notifica di cui al paragrafo 3, il fabbricante presenta:
- a) una notifica di preallarme di un incidente grave che ha un impatto sulla sicurezza del prodotto con elementi digitali, senza indebito ritardo e in ogni caso entro 24 ore dal momento in cui il fabbricante ne è venuto a conoscenza, che precisi, come minimo, se si sospetta che l’incidente sia il risultato di atti illegittimi o malevoli, e che indichi, se del caso, gli Stati membri sul cui territorio il fabbricante sia al corrente del fatto che il suo prodotto con elementi digitali è stato messo a disposizione;
- b) a meno che non siano già state fornite le informazioni pertinenti, una notifica dell’incidente, senza indebito ritardo e in ogni caso entro 72 ore dal momento in cui il fabbricante ne è venuto a conoscenza, che fornisca informazioni generali, se disponibili, sulla natura dell’incidente, una valutazione iniziale dell’incidente, nonché le eventuali misure correttive o di attenuazione adottate e le misure correttive o di attenuazione che gli utilizzatori possono adottare, e che indichi anche, se del caso, il grado di sensibilità attribuito dal fabbricante alle informazioni notificate;
- c) a meno che non siano già state fornite le informazioni pertinenti, una relazione finale entro un mese dalla trasmissione della notifica di incidente di cui alla lettera b), che comprenda almeno:
- i) una descrizione dettagliata dell’incidente, comprensiva della sua gravità e del suo impatto;
- ii) il tipo di minaccia o la causa di fondo che ha probabilmente innescato l’incidente;
- iii) le misure di attenuazione adottate e in corso;
5. Ai fini del paragrafo 3, un incidente che ha un impatto sulla sicurezza del prodotto con elementi digitali è considerato grave se:
- a) incide negativamente o è in grado di incidere negativamente sulla capacità di un prodotto con elementi digitali di proteggere la disponibilità, l’autenticità, l’integrità o la riservatezza di dati o funzioni sensibili o importanti; o
- b) ha portato o è in grado di portare all’introduzione o all’esecuzione di un codice maligno in un prodotto con elementi digitali o nei sistemi informativi e di rete di un utilizzatore del prodotto con elementi digitali.
6. Se necessario, il CSIRT designato come coordinatore che ha ricevuto per primo la notifica può chiedere ai fabbricanti di fornire una relazione intermedia sui pertinenti aggiornamenti della situazione sulla vulnerabilità attivamente sfruttata o sull’incidente grave che ha un impatto sulla sicurezza del prodotto con elementi digitali.
7. Le notifiche di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo sono trasmesse attraverso la piattaforma unica di segnalazione di cui all’articolo 16 utilizzando uno dei terminali per la notifica elettronica di cui all’articolo 16, paragrafo 1. La notifica è trasmessa utilizzando il terminale per la notifica elettronica del CSIRT designato come coordinatore dello Stato membro in cui i fabbricanti hanno lo stabilimento principale nell’Unione ed è contemporaneamente accessibile all’ENISA.
Ai fini del presente regolamento, si considera che un fabbricante abbia il suo stabilimento principale nell’Unione nello Stato membro in cui sono prevalentemente adottate le decisioni relative alla cibersicurezza dei suoi prodotti con elementi digitali. Se non è possibile determinare detto Stato membro, si considera che lo stabilimento principale sia nello Stato membro in cui il fabbricante ha lo stabilimento con il maggior numero di dipendenti nell’Unione.
Se non ha uno stabilimento principale nell’Unione, il fabbricante trasmette le notifiche di cui ai paragrafi 1 e 3 utilizzando il terminale per la notifica elettronica del CSIRT designato come coordinatore nello Stato membro determinato secondo l’ordine seguente e sulla base delle informazioni a disposizione del fabbricante:
- a) lo Stato membro in cui è stabilito il rappresentante autorizzato che agisce per conto del fabbricante per il maggior numero di prodotti con elementi digitali di tale fabbricante;
- b) lo Stato membro in cui è stabilito l’importatore che immette sul mercato il maggior numero di prodotti con elementi digitali di tale fabbricante;
- c) lo Stato membro in cui è stabilito il distributore che mette a disposizione sul mercato il maggior numero di prodotti con elementi digitali di tale fabbricante;
- d) lo Stato membro in cui è situato il maggior numero di utilizzatori di prodotti con elementi digitali di tale fabbricante.
In relazione al terzo comma, lettera d), un fabbricante può presentare notifiche relative a qualsiasi successiva vulnerabilità attivamente sfruttata o incidente grave che ha un impatto sulla sicurezza del prodotto con elementi digitali allo stesso CSIRT designato come coordinatore a cui ha presentato la prima notifica.
8. Dal momento in cui è venuto a conoscenza di una vulnerabilità attivamente sfruttata o di un incidente grave avente un impatto sulla sicurezza del prodotto con elementi digitali, il fabbricante informa gli utilizzatori interessati del prodotto con elementi digitali e, se del caso, tutti gli utilizzatori, di tale vulnerabilità o incidente e, se necessario, di qualsiasi attenuazione dei rischi e misure correttive che gli utilizzatori possono adottare per attenuare l’impatto di tale vulnerabilità o incidente, se del caso in un formato strutturato, leggibile da un dispositivo automatico e che possa essere facilmente elaborato automaticamente. Se il fabbricante non informa tempestivamente gli utilizzatori del prodotto con elementi digitali, i CSIRT designati come coordinatori che hanno ricevuto la notifica possono fornire tali informazioni agli utilizzatori se ritenuto proporzionato e necessario per prevenire o attenuare l’impatto di tale vulnerabilità o incidente.
9. Entro l’11 dicembre 2025 la Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 61 per integrare il presente regolamento specificando i termini e le condizioni per l’applicazione dei motivi connessi alla cibersicurezza relativamente al ritardo nella diffusione delle notifiche di cui all’articolo 16, paragrafo 2. La Commissione coopera con la rete di CSIRT istituita a norma dell’articolo 15 della direttiva (UE) 2022/2555 e con l’ENISA nella preparazione dei progetti di atti delegati.
10. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, specificare ulteriormente il formato e le procedure di trasmissione delle notifiche di cui al presente articolo, nonché agli articoli 15 e 16. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 62, paragrafo 2. La Commissione coopera con la rete di CSIRT e con l’ENISA nella preparazione del progetto di atto delegato.